Art. 14.
(Sostegno ai prodotti del commercio equo e solidale e disposizioni finanziarie).

      1. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo devono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.
      2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo per la promozione del commercio equo e solidale e, in particolare, per il sostegno dell'Albo e delle organizzazioni di commercio equo e solidale di cui all'articolo 4, nonché per il monitoraggio della filiera integrale di cui all'articolo 5.
      3. Le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, sono assegnate al fondo istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.